LO STATUTO
ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE E SEDE
1.1 L’associazione denominata “Associazione Pro Loco Laveno Mombello e Cerro” ha sede in piazza Europa 2 in Laveno
Mombello, provincia di Varese.
1.2 La sede può essere spostata in altro luogo, strettamente per esigenze operative senza dover apportare modifiche allo
statuto.
ARTICOLO 2
2.1 La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (soci) che hanno interesse allo sviluppo turistico,
ambientale, sociale, storico, artistico del territorio del Comune di Laveno Mombello (o delle sue frazioni) e svolge la sua
attività per tale scopo, anche tramite l’edizione di pubblicazioni e periodici o attraverso canali Web.
2.2 La Pro Loco è apartitica, non ha scopi di lucro e svolge la sua attività di promozione e di utilità sociale.
2.3 La Pro Loco può a discrezione del consiglio direttivo ogni anno aderire all’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) e
regionale delle Pro Loco Regione Lombardia, nel rispetto dello Statuto e delle normative UNPLI.
2.4 La Pro Loco non ha finalità di lucro ed i suoi soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato
secondo un ordinamento interno che deve essere ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati con la previsione dell’attività nelle cariche amministrative ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili
nell’ambito dell’attività di promozione ed unità sociale, con divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di
gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge, fatti salvi rimborsi e spese autorizzate e sostenute.
ARTICOLO 3
FINALITA'
3.1 Le finalità che la Pro Loco si propone sono:
a) riunire intorno a sé tutti coloro (enti, industrie, commercianti, privati) che hanno interesse allo sviluppo turistico del paese;
b) contribuire ad organizzare turisticamente Laveno Mombello studiandone il miglioramento edilizio e stradale, specie
nelle zone suscettibili al turismo, promuovendone l’abbellimento sia con mezzi propri oppure segnalando all’amministrazione
i punti su dove intervenire per ottenere tale risultato;
c) tutelare e mettere in valore, con assidua propaganda, tutte le bellezze naturali, il verde, le iniziative artistiche e
monumentali del luogo, del territorio lacustre, per farle meglio conoscerle ed apprezzarle;
d) promuovere e facilitare il movimento turistico, rendendo il soggiorno piacevole quanto più possibile, incoraggiando il
miglioramento dei servizi pubblici;
e) promuovere l’istituzione di alberghi, ritrovi, etc. etc. e il miglioramento di quelli esistenti;
f) promuovere festeggiamenti, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite, mercatini hobbisti, escursioni;
g) possibilità di istituire uffici d’informazione turistica e svolgere attività e servizi per l’accoglienza dei turisti.
ARTICOLO 4
SOCI
4.1 I soci della Pro Loco si distinguono in:
a) soci ordinari
b) soci sostenitori
c) soci benemeriti
d) soci onorari
4.2 Sono soci ordinari coloro che versano la quota d’iscrizione annualmente stabilita dall’assemblea. Possono essere
iscritti come soci tutti i residenti del Comune di Laveno Mombello, villeggianti, ex residenti o cittadini europei purchè
realmente interessati all’attività dell’associazione. Chiunque dei soggetti sopracitati che intendono diventare soci,
inoltra domanda scritta al consiglio direttivo che ne ratifica o meno l’iscrizione alla Pro Loco.
4.3 Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
4.4 Sono soci benemeriti le persone che vengono denominate tali dal consiglio direttivo per i meriti particolari acquisiti a
favore dell’associazione, i soci benemeriti sono esentati dal pagamento della quota annuale.
4.5 Sono soci onorari gli associati che vengono denominati tali dall’assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della
Pro Loco, i soci onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.
4.6 Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
ARTICOLO 5
DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI
5.1 Solo i soci maggiorenni hanno diritto di voto all’assemblea;
5.2 I soci hanno diritto:
a) eleggere gli organi direttivi della Pro Loco.
b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco possedendo almeno la qualità di socio dell’anno precedente.
c) di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco.
d) di ricevere la tessera della Pro Loco.
e) di ricevere eventuali pubblicazioni/comunicazioni della Pro Loco.
5.3 I soci hanno l’obbligo di:
a) rispettare lo statuto e i regolamenti della Pro Loco.
b) versare, entro l'anno solare, la quota associativa dell'anno corrente (possono partecipare all'Assemblea dei Soci solo i soci in regola con la quota associativa dell'anno in cui si svolge l'assemblea stessa. Vedi art. 8.5).
c) non operare in concorrenza con l’attività della Pro Loco.
ARTICOLO 6
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
6.1 L’esclusione di un socio viene decisa dal consiglio direttivo della Pro Loco per:
a) dimissioni
b) morosità
c) indegnità
d) qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del socio che violano lo Statuto e i regolamenti della Pro Loco.
ARTICOLO 7
ORGANI
7.1 Sono organi della Pro Loco:
a) l’assemblea dei soci
b) il consiglio direttivo
c) il presidente
d) il segretario ed il tesoriere
e) il collegio dei revisori dei conti.
ARTICOLO 8
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
8.1 L’assemblea rappresenta l’universalità dei soci, le sue decisioni prese in conformità alla legge e al presente statuto sono
sovrane e inoppugnabili.
8.2 Ogni socio può, durante lo svolgimento dell’assemblea, esprimere il suo pensiero tramite il diritto di voto, per
l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo come da codice civile.
8.3 Non è ammesso il voto in assemblea per corrispondenza o altri mezzi mediatici.
8.4 L’assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
8.5 All’assemblea prendono parte tutti soci in regola con la quota sociale dell’anno in cui si svolge l’assemblea stessa.
Sono consentite tre deleghe da rilasciarsi in forma scritta ad altro socio con l’indicazione del documento d’identità
fotocopiato e firmato.
8.6 L’assemblea è ordinaria e straordinaria:
a) le assemblee sia ordinaria che straordinaria sono presiedute dal presidente della Pro Loco o in sua assenza dal Vice Presidente assistito dal segretario. In caso di assenza di entrambi l’assemblea elegge tra i soci presenti il presidente dell’assemblea;
b) allo stesso modo l’assemblea eleggerà un segretario in caso di sua assenza.
c) l’assemblea sia ordinaria che straordinaria viene indetta dal Presidente della Pro Loco previa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce la data e l’ordine del giorno, i soci vengono messi a conoscenza di tale data attraverso i canali che la Pro Loco utilizza normalmente (Whatsapp o Facebook o sms) per comunicare le varie attività della stessa almeno 15 giorni prima della data fissata.
d) l’assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida (salvo quanto diversamente previsto dal
presente Statuto) in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione da indirsi un’ora dopo, l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
8.7 L’assemblea straordinaria è convocata:
a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
b) dietro richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio;
c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno metà dei soci per le modifiche del presente statuto;
d) per lo scioglimento dell’associazione.
8.8 L’assemblea ordinaria è convocata:
a) due volte all’anno per le decisioni di sua competenza;
b) giugno delibera conto consuntivo anno precedente;
c) ottobre formazione bilancio preventivo, sul programma delle attività, e sulle proposte del consiglio direttivo o dei soci.
8.9 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal
segretario e consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.
ARTICOLO 9
CONSIGLIO DIRETTIVO
9.1 L’assemblea dopo aver fissato il numero dei componenti del consiglio direttivo elegge tra i soci, che abbiano effettuata
l’iscrizione in regola nell’anno precedente l’assemblea, i componenti del nuovo consiglio direttivo.
9.2 Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentanza degli iscritti
e comunque non sia inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici) unità.
9.3 I componenti del consiglio direttivo restano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
9.4 Il consiglio direttivo si riunisce almeno 4 volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente ne percepisce la necessità o a seguito
di richiesta scritta di almeno il 50% più uno dei componenti del consiglio.
9.5 I consiglieri che risultino assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata vengono dichiarati decaduti
con delibera del consiglio direttivo, il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel prossimo comma.
9.6 In caso di posto vacante all’interno del consiglio si procederà con la sostituzione secondo i risultati dell’elezione,
seguono immediatamente i membri eletti, se non vi fossero più soci da utilizzare per la surroga e il consiglio direttivo
andasse sotto la soglia dei cinque membri sarà considerato decaduto e il Presidente dovrà entro due mesi indire nuove
elezioni.
9.7 Il consiglio direttivo decade se l’assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in
questo caso il Presidente dovrà entro un mese dalla predetta assemblea indire nuove elezioni.
9.8 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di 1/3 (un terzo) dei membri del consiglio direttivo ed il
voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
9.9 Il consiglio direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute
tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate.
Spetta inoltre al consiglio direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione del conto di previsione con
relativo programma d’attuazione.
9.10 Le riunioni del consiglio direttivo sono pubbliche salvo in caso in cui si deliberi per l’esclusione di un socio e o
comunque si debba giudicare in fatti inerenti a persone.
9.11 Alla riunione del consiglio direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti
dell’attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto a voto.
9.12 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed approvato di
volta in volta dal consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.
ARTICOLO 10
IL PRESIDENTE
10.1 Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto
o in altro modo accettato all’unanimità dal Consiglio Direttivo.
10.2 Il Vice Presidente (o i Vice Presidente nel numero stabilito dal Consiglio Direttivo), sono pure nominati dal Consiglio
Direttivo al suo interno.
10.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.
10.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal vice presidente o dai vice presidenti (i quali in tal
caso operano congiuntamente).
10.5 In caso d’impedimento definitivo o di dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà
all’elezione di un nuovo Presidente purchè il bilancio risulti o in attivo o in pareggio.
10.6 Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta
di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci, è responsabile della
conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.
10.7 Il Presidente è assistito dal Segretario.
ARTICOLO 11
SEGRETARIO E TESORIERE
11.1 Il Tesoriere e il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.
11.2 Il Segretario assiste al Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della
documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l’esecuzione delle delibere e provvede al normale
funzionamento dell’ufficio.
11.3 Il Segretario è responsabile insieme al Presidente della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la
gestione economica e finanziaria nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
11.4 Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.
11.5 E' possibile affidare i due incarichi ad un solo consigliere.
ARTICOLO 12
REVISORI DEI CONTI
12.1 Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti a votazione segreta dall’ Assemblea e dura di norma
per l’intera durata del Direttivo e decade con esso.
12.2 Il revisore può essere scelto al di fuori dei soci della Pro Loco e ha la possibilità di esaminare in qualsiasi momento la
contabilità sociale.
12.3 Il revisore dei conti può partecipare al Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti
all’ordine del giorno senza diritto di voto.
ARTICOLO 13
VALIDITA' DELLE VOTAZIONI
13.1 Le deliberazioni dell’Assemblea generale sono adottate a maggioranza dei voti.
ARTICOLO 14
COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA
14.1 nomina componenti Consiglio Direttivo
14.2 modifica lo Statuto
14.3 approva il conto consuntivo di bilancio e di previsione
ARTICOLO 15
COMMISSARIO STRAORDINARIO
15.1 L’assemblea dei soci può decidere il commissariamento della Pro Loco su richiesta di almeno la metà più uno dei soci
per i seguenti motivi:
a) inattività del Consiglio Direttivo
b) irregolarità nella gestione della Pro Loco
ARTICOLO 16
ENTRATE E SPESE
16.1 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento e allo svolgimento della propria
attività sono:
a) quote e contributi dei soci
b) eredità, donazioni, regali
c) contributi da Enti o organismi statali ed europei
d) entrate derivate da prestazione di servizi convenzionati
e) proventi per cessione di servizi e beni a terzi, commerciali ed artigianali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria.
16.2 Tutte le entrate ed i proventi dell’attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della
stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai soci.
16.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali
statutariamente previste.
ARTICOLO 17
PRESTAZIONI DEI SOCI
17.1 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria libera e gratuita dei propri soci per il
perseguimento dei fini istituzionali
17.2 La Pro Loco può in caso di particolari necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo anche ricorrendo ai propri soci.
17.3 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite
17.4 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi
delle spese documentate sostenute dai soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell’ambito delle attività
istituzionali purché queste siano autorizzate dal Consiglio Direttivo
ARTICOLO 18
RAPPORTI CON ALTRI ENTI
18.1 Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e il programma delle attività dell’associazione devono essere trasmessi al
competente ufficio del Comune o Regione qualora vi siano stati finanziamenti dagli stessi.
ARTICOLO 19
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
19.1 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, il
patrimonio residuo sarà devoluto in favore di altre associazioni di promozione sociale situate all’interno del Comune di
Laveno Mombello oppure a fine di pubblica utilità sempre nel territorio comunale.